Sentenza 113/1975 (ECLI:IT:COST:1975:113)
Massima numero 7812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 113/75 D. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11, SECONDO COMMA - REITERAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - SORVEGLIATO CHE ABBIA COMMESSO UN REATO PER IL QUALE RIPORTI SUCCESSIVA CONDANNA - MANCATA PREVISIONE CHE IL GIUDICE DEBBA PREVIAMENTE ACCERTARE LA PERSISTENTE PERICOLOSITA' DELL'AGENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 113/75 D. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11, SECONDO COMMA - REITERAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - SORVEGLIATO CHE ABBIA COMMESSO UN REATO PER IL QUALE RIPORTI SUCCESSIVA CONDANNA - MANCATA PREVISIONE CHE IL GIUDICE DEBBA PREVIAMENTE ACCERTARE LA PERSISTENTE PERICOLOSITA' DELL'AGENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per se' indice della persistente pericolosita' dell'agente.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per se' indice della persistente pericolosita' dell'agente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte