Sentenza 114/1975 (ECLI:IT:COST:1975:114)
Massima numero 7814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7813


Titolo
SENT. 114/75 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1954, N. 11, ARTT. 6 E 7 - DISPONGONO ALTRESI' SUI GIUDIZI RELATIVI A TALI CONTI E CONTRADDICONO A PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLATURA STATALE NELLA MATERIA - SUBORDINANO IL DEFERIMENTO DEL CONTO ALL'ORGANO GIURISDIZIONALE CONTABILE AL PREVENTIVO ACCERTAMENTO DELLA SUA IRREGOLARITA' DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - ECCESSO DALLA COMPETENZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 6 e 7 della legge regionale del T.A.A. 1 giugno 1954, n. 11, recante norme sui conti consuntivi degli enti locali dispongono che all'esame di tali conti la giunta provinciale procede senza documenti giustificativi se non siano state presentate deduzioni, osservazioni e reclami e che il conto si considera approvato trascorsi due mesi dalla data in cui e' alla stessa pervenuto, qualora le sue risultanze non formino oggetto di contestazioni del tesoriere, degli amministratori o di qualsiasi altro censito e non contrastino con l'accertamento sommario di regolarita' fatto dalla giunta; solo nel caso in cui si riscontrino irregolarita' la giunta rimette il conto all'organo giurisdizionale contabile. Con tali norme la Regione non si e' limitata a disciplinare un contratto meramente amministrativo sui conti, ma ha in concreto attribuito ad un organo di controllo una facolta' che condiziona l'effettiva operativita' dell'organo giurisdizionale contabile; si e' conferita cioe' ad un organo amministrativo, nel concorso di determinate circostanze, la potesta' di esprimere un giudizio di regolarita' contabile che istituzionalmente spetta ad un organo giurisdizionale. Le conseguenze di siffatta normativa sono che sul piano giuridico la Regione ha legiferato in materia giurisdizionale, valicando i limiti delle sue competenze, trasformando la giurisdizione contabile da necessaria ed inderogabile quale deve essere, in eventuale (posto che ora il deferimento del conto all'organo contabile e' subordinato all'accertamento della sua regolarita' compiuto dalla giunta) mentre, sul piano pratico, e' avvenuto che nessun conto degli enti locali della regione T.A.A. - nella quale fin dalla sua istituzione sono stati soppressi i Consigli di Prefettura - e' stato sottoposto all'esame della Corte dei conti che e' da ritenersi ora giudice competente, anche in primo grado, per la contabilita' degli enti locali, giacche' con tali norme, che subordinano il deferimento del conto all'organo giurisdizionale contabile al preventivo accertamento della sua irregolarita' da parte della giunta provinciale, la Regione non solo ha disposto in materia giurisdizionale, valicando i limiti delle sue competenze legislative e amministrative indicati negli artt. 4, n. 3, 5, n. 1 e 48 dello Statuto ma ha anche violato l'art. 3 Cost., determinando una palese situazione di disparita' di trattamento tra gli agenti contabili dei propri enti locali - per i quali il giudizio di conto e' divenuto in via permanente soltanto eventuale - e gli agenti contabili degli enti locali del restante territorio nazionale - per i quali, invece, la necessita' di rendere il conto al giudice contabile continua ad essere obbligo inderogabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 4

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 48

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte