Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43365  43366  43367  43368  43369  43370  43371  43373  43374  43375  43376  43377  43378  43379  43380  43381


Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Mancata coincidenza con quelli indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Individuazione da parte dell'Avvocatura dello Stato nell'esercizio del suo ruolo professionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata indicazione nella delibera di autorizzazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019. La disposizione regionale impugnata compare tra gli oggetti di cui si autorizza l'impugnazione e l'Avvocatura dello Stato ha più specificamente articolato il motivo delle censure, rimanendo a ogni modo all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa.

Alla difesa del ricorrente va attribuita un'autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, riconoscendole il potere di integrare il tenore della autorizzazione al ricorso. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 14  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte