Ricorso in via principale - Parametri evocati - Mancata coincidenza con quelli indicati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Individuazione da parte dell'Avvocatura dello Stato nell'esercizio del suo ruolo professionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata indicazione nella delibera di autorizzazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019. La disposizione regionale impugnata compare tra gli oggetti di cui si autorizza l'impugnazione e l'Avvocatura dello Stato ha più specificamente articolato il motivo delle censure, rimanendo a ogni modo all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa.
Alla difesa del ricorrente va attribuita un'autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, riconoscendole il potere di integrare il tenore della autorizzazione al ricorso. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2017).