Sentenza 116/1975 (ECLI:IT:COST:1975:116)
Massima numero 7820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 116/75. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - NORME DI PREVENZIONE - D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547, ART. 389 - DETERMINAZIONE DELLE IPOTESI DI CONTRAVVENZIONE NEI LIMITI DEL MASSIMO DI PENA PREVISTO DALLA LEGGE DELEGANTE 12 FEBBRAIO 1955, N. 51 - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 116/75. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - NORME DI PREVENZIONE - D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547, ART. 389 - DETERMINAZIONE DELLE IPOTESI DI CONTRAVVENZIONE NEI LIMITI DEL MASSIMO DI PENA PREVISTO DALLA LEGGE DELEGANTE 12 FEBBRAIO 1955, N. 51 - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal pretore di Asti sul rilievo che il Governo avrebbe ecceduto dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, sia per aver scisso la previsione unica di pena dell'arresto e dell'ammenda riservando ad alcune ipotesi di reato la sola pena pecuniaria e ad altre ipotesi la sola pena detentiva, sia per non avere riprodotto la previsione alternativa di pena quanto meno per le contravvenzioni di maggiore gravita' (tra le quali rientrerebbe quella dell'art. 389, lett. a); per rendersi conto dell'ampiezza del potere di delega conferita, e' sufficiente por mente agli artt. 1 e 4 della legge ed inferirne che il legislatore delegante ha solo inteso fissare i limiti massimi delle sanzioni irrogabili (arresto fino a 3 mesi o ammenda non superiore a L. 300.000) lasciando libero il legislatore delegato di valutare e determinare in concreto quali ipotesi di contravvenzioni dovessero ritenersi piu' o meno gravi e quale dovesse essere per le stesse la qualita' e l'entita' della pena comminabile. Eccesso di delega vi sarebbe stato se fossero stati superati i limiti massimi di pena stabiliti nell'art. 4, ma e' da escludere che il Governo abbia valicato l'ambito del potere assegnatogli per avere operato una scelta, (peraltro discrezionale ed incensurabile in questa sede) tra le varie ipotesi di infrazioni con indicazione della qualita' e della misura delle sanzioni ad esse relative.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 389 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal pretore di Asti sul rilievo che il Governo avrebbe ecceduto dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, sia per aver scisso la previsione unica di pena dell'arresto e dell'ammenda riservando ad alcune ipotesi di reato la sola pena pecuniaria e ad altre ipotesi la sola pena detentiva, sia per non avere riprodotto la previsione alternativa di pena quanto meno per le contravvenzioni di maggiore gravita' (tra le quali rientrerebbe quella dell'art. 389, lett. a); per rendersi conto dell'ampiezza del potere di delega conferita, e' sufficiente por mente agli artt. 1 e 4 della legge ed inferirne che il legislatore delegante ha solo inteso fissare i limiti massimi delle sanzioni irrogabili (arresto fino a 3 mesi o ammenda non superiore a L. 300.000) lasciando libero il legislatore delegato di valutare e determinare in concreto quali ipotesi di contravvenzioni dovessero ritenersi piu' o meno gravi e quale dovesse essere per le stesse la qualita' e l'entita' della pena comminabile. Eccesso di delega vi sarebbe stato se fossero stati superati i limiti massimi di pena stabiliti nell'art. 4, ma e' da escludere che il Governo abbia valicato l'ambito del potere assegnatogli per avere operato una scelta, (peraltro discrezionale ed incensurabile in questa sede) tra le varie ipotesi di infrazioni con indicazione della qualita' e della misura delle sanzioni ad esse relative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte