Sentenza 117/1975 (ECLI:IT:COST:1975:117)
Massima numero 7821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 117/75. CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD. CIV., ART. 1916, SECONDO COMMA - PERSONE NEI CONFRONTI DELLE QUALI NON E' AMMESSA SURROGAZIONE - NON VI E' COMPRESO IL CONIUGE DELL'ASSICURATO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il secondo comma dell'art. 1916 cod. civ. - che in materia di assicurazione contro i danni dispone che, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici - e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa la surroga, il coniuge dell'assicurato, giacche' non vi e' alcuna razionale giustificazione al trattamento deteriore fatto a quest'ultimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte