Sentenza 118/1975 (ECLI:IT:COST:1975:118)
Massima numero 7822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 118/75. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE - COD. PROC. CIV., ART. 319, PRIMO COMMA - RAPPRESENTANZA DAVANTI AL CONCILIATORE IN COMUNE SEDE DI PRETURA - PARTI CHE NON STIANO IN GIUDIZIO DI PERSONA - POSSONO FARSI RAPPRESENTARE SOLTANTO DA PROCURATORI O PATROCINATORI LEGALI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/75. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE - COD. PROC. CIV., ART. 319, PRIMO COMMA - RAPPRESENTANZA DAVANTI AL CONCILIATORE IN COMUNE SEDE DI PRETURA - PARTI CHE NON STIANO IN GIUDIZIO DI PERSONA - POSSONO FARSI RAPPRESENTARE SOLTANTO DA PROCURATORI O PATROCINATORI LEGALI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, PRIMO E SECONDO COMMA, E 33, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversita' di trattamento, perche' nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perche' in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non e' difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure e' violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perche' sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben puo' procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale e' da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorieta' della relativa questione.
L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversita' di trattamento, perche' nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perche' in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non e' difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure e' violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perche' sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben puo' procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale e' da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorieta' della relativa questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte