Sentenza 119/1975 (ECLI:IT:COST:1975:119)
Massima numero 7823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 119/75 A. REATO IN GENERE - PENA - COD. PEN., ART. 334, SECONDO COMMA - SOTTRAZIONE E DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CHE LE ABBIA IN CUSTODIA - PENA DIVERSA E PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER IL FATTO DEL PROPRIETARIO NON CUSTODE (TERZO COMMA) - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ASSUNTA VANIFICAZIONE DELL'EFFICACIA RIEDUCATIVA DELLA PENA (ART. 27, TERZO COMMA, COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATO IN GENERE - PENA - COD. PEN., ART. 334, SECONDO COMMA - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O A PIGNORAMENTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CHE LE ABBIA IN CUSTODIA - COLLEGAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON L'ART. 521 COD. PROC. CIV. (MANCATO AVVERTIMENTO AL DEBITORE DELLE CONSEGUENZE PENALI ALLE QUALI ANDREBBE INCONTRO VIOLANDO GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL BENE ALLA SUA CUSTODIA) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 119/75 A. REATO IN GENERE - PENA - COD. PEN., ART. 334, SECONDO COMMA - SOTTRAZIONE E DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CHE LE ABBIA IN CUSTODIA - PENA DIVERSA E PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER IL FATTO DEL PROPRIETARIO NON CUSTODE (TERZO COMMA) - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ASSUNTA VANIFICAZIONE DELL'EFFICACIA RIEDUCATIVA DELLA PENA (ART. 27, TERZO COMMA, COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATO IN GENERE - PENA - COD. PEN., ART. 334, SECONDO COMMA - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O A PIGNORAMENTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CHE LE ABBIA IN CUSTODIA - COLLEGAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON L'ART. 521 COD. PROC. CIV. (MANCATO AVVERTIMENTO AL DEBITORE DELLE CONSEGUENZE PENALI ALLE QUALI ANDREBBE INCONTRO VIOLANDO GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL BENE ALLA SUA CUSTODIA) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
La diversita' delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identita' del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalita' della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimita' l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Ne' sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
La diversita' delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identita' del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalita' della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimita' l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Ne' sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte