Sentenza 119/1975 (ECLI:IT:COST:1975:119)
Massima numero 7826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 119/75 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ERRORE NEL RIFERIRE I TERMINI DELLA QUESTIONE DERIVANTE DA ERRONEITA' NELLA CONTESTAZIONE DEL REATO ALL'IMPUTATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 119/75 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - ERRORE NEL RIFERIRE I TERMINI DELLA QUESTIONE DERIVANTE DA ERRONEITA' NELLA CONTESTAZIONE DEL REATO ALL'IMPUTATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui e' stata proposta, la questione stessa, allorche' il giudice a quo abbia errato nell'ordinanza di rimessione nel riferirne i termini e cio' sia dipeso da erroneita' nella contestazione del reato. (Nella specie era stata proposta - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, comma primo, cod. pen., in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e piu' grave di quella prevista per il proprietario custode nel comma secondo dello stesso articolo; dagli atti del giudizio risultava, pero', che erroneamente all'imputata era stato contestato il reato di cui al comma primo dell'art. 334 cod. pen., invece di quello di cui al comma secondo, essendo la stessa proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore e' stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte).
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui e' stata proposta, la questione stessa, allorche' il giudice a quo abbia errato nell'ordinanza di rimessione nel riferirne i termini e cio' sia dipeso da erroneita' nella contestazione del reato. (Nella specie era stata proposta - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, comma primo, cod. pen., in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e piu' grave di quella prevista per il proprietario custode nel comma secondo dello stesso articolo; dagli atti del giudizio risultava, pero', che erroneamente all'imputata era stato contestato il reato di cui al comma primo dell'art. 334 cod. pen., invece di quello di cui al comma secondo, essendo la stessa proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore e' stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte