Sentenza 120/1975 (ECLI:IT:COST:1975:120)
Massima numero 7828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7827  7829


Titolo
SENT. 120/75 B. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - COD. PROC. PEN., ARTT. 226, ULTIMO COMMA, 339 E 304 QUATER - POTERE DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA DI PRENDERE DIRETTA COGNIZIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE - LIMITI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 15 DELLA COSTITUZIONE - VERBALI DI ESECUZIONE DELLE INTERCETTAZIONI - INESISTENZA DELL'OBBLIGO DEL LORO IMMEDIATO DEPOSITO - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 226 ultimo comma, 339 (testo antecedente alla legge n. 98 del 1974) e 304 quater c.p.p. prospettate in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione. Invero il potere degli ufficiali di polizia di prendere diretta cognizione delle comunicazioni telefoniche intercettate, in raffronto al divieto di aprire le lettere e gli altri oggetti di corrispondenza sequestrati, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' le audizioni da parte della polizia delle conversazioni telefoniche possono essere indispensabili, sia pure sotto il vincolo del segreto. L'obbligo del segreto gravante su tutti coloro che vengono a conoscenza delle intercettazioni telefoniche, tutela il diritto alla riservatezza dei terzi estranei alle indagini, insieme al divieto di divulgare in pubblico dibattimento le comunicazioni non pertinenti al processo: non e' pertanto violato l'art. 15 della Costituzione. L'inesistenza dell'obbligo di immediato deposito dei verbali d'esecuzione delle intercettazioni (art. 304 quater c.p.p.) non viola il diritto di difesa, il quale non impone che alla parte sia data sempre immediata notizia di ogni atto istruttorio effettuato. Dall'innovazione introdotta con l'art. 5 della legge n. 98 del 1974, non puo' arguirsi l'illegittimita' della precedente disciplina ma un diverso apprezzamento politico in ordine alla opportunita' di consentire un piu' immediato controllo della difesa sui verbali d'intercettazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte