Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Istituzione di un "Osservatorio legalità", con la partecipazione, tra gli altri, di un componente designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa - Illegittimità costituzionale.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Istituzione di un "Osservatorio legalità", con la partecipazione, tra gli altri, di un componente designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 7, comma 2, lett. b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui l'istituito "Osservatorio legalità" è composto, tra gli altri, da un componente designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche. La disposizione impugnata dal Governo, pur non prevedendo un obbligo di partecipazione all'Osservatorio, comunque impone al direttore dell'Ufficio scolastico regionale l'obbligo di designazione di un membro, così violando la competenza esclusiva attribuita allo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte