Sentenza 120/1975 (ECLI:IT:COST:1975:120)
Massima numero 7829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
07/05/1975; Decisione del
07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 120/75 C. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - LEGGE 8 APRILE 1974, N. 98, ART. 8 - INTERCETTAZIONI RACCOLTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICAZIONE AD ESSE DELLE NULLITA' INSANABILI PREVISTE DALL'ART. 226 QUINQUIES (INTRODOTTO CON LA STESSA LEGGE) - NON SONO VIOLATI GLI ART. 112 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 120/75 C. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - LEGGE 8 APRILE 1974, N. 98, ART. 8 - INTERCETTAZIONI RACCOLTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICAZIONE AD ESSE DELLE NULLITA' INSANABILI PREVISTE DALL'ART. 226 QUINQUIES (INTRODOTTO CON LA STESSA LEGGE) - NON SONO VIOLATI GLI ART. 112 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullita' insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non contrasta, nei sensi della motivazione, con gli artt. 112 e 3 della Costituzione (obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale e disparita' di trattamento di piu' imputati in ordine alle prove acquisite). L'interpretazione supposta dal giudice a quo - secondo cui la norma impugnata determinerebbe un'invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dall'autorita' giudiziaria ma effettuate senza il rispetto delle nuove disposizioni - appare errata. Emerge dall'interpretazione letterale della nuova legge, suffragata dalla ratio della stessa, quale risulta dai lavori preparatori, e dall'intento di emanare una nuova disciplina in linea con i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 34 del 1973, che il combinato disposto degli artt. 5 ed 8 della legge 98 del 1974 ha stabilito che non si possa tenere alcun conto delle intercettazioni effettuate in difformita' della legge che le disciplina - superandosi cosi' il contrario orientamento giurisprudenziale per cui avrebbe dovuto prevalere il libero convincimento del giudice - e che tale nullita' assoluta ed insanabile opera anche in relazione alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, in contrasto con le norme all'epoca vigenti. La contraria interpretazione, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza motivi costituzionalmente validi.
L'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullita' insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non contrasta, nei sensi della motivazione, con gli artt. 112 e 3 della Costituzione (obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale e disparita' di trattamento di piu' imputati in ordine alle prove acquisite). L'interpretazione supposta dal giudice a quo - secondo cui la norma impugnata determinerebbe un'invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dall'autorita' giudiziaria ma effettuate senza il rispetto delle nuove disposizioni - appare errata. Emerge dall'interpretazione letterale della nuova legge, suffragata dalla ratio della stessa, quale risulta dai lavori preparatori, e dall'intento di emanare una nuova disciplina in linea con i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 34 del 1973, che il combinato disposto degli artt. 5 ed 8 della legge 98 del 1974 ha stabilito che non si possa tenere alcun conto delle intercettazioni effettuate in difformita' della legge che le disciplina - superandosi cosi' il contrario orientamento giurisprudenziale per cui avrebbe dovuto prevalere il libero convincimento del giudice - e che tale nullita' assoluta ed insanabile opera anche in relazione alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, in contrasto con le norme all'epoca vigenti. La contraria interpretazione, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza motivi costituzionalmente validi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte