Sentenza 121/1975 (ECLI:IT:COST:1975:121)
Massima numero 7830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  07/05/1975;  Decisione del  07/05/1975
Deposito del 21/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 121/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE - LEGGE 20 MARZO 1954, N. 72, ART. 4, SECONDO COMMA - PERIODO MINIMO NECESSARIO PER ACQUISTARE IL DIRITTO A PENSIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - E' ESCLUSA L'ESTENSIONE DELL'AUMENTO DI CINQUE ANNI DI SERVIZIO UTILE IN AGGIUNTA A QUELLI EFFETTIVAMENTE PRESTATI - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE MILIZIE NAZIONALI DELLA STRADA E PORTUARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Nell'ordinamento fascista il personale appartenente alla milizia volontaria della sicurezza nazionale e quella delle milizie speciali (stradale e portuaria) si trovano in identica posizione giuridica giacche' tutto questo personale era considerato facente parte delle forze armate dello Stato; identico, inoltre, era il vincolo che li legava al cessato regime e che rappresento' poi il motivo del comune provvedimento di scioglimento delle milizie dopo gli avvenimenti politico-militari della seconda guerra mondiale (r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/P) ed assolutamente simile, infine, la situazione di disagio in cui detto personale venne a trovarsi per effetto dei collocamenti in congedo d'autorita'. A fronte di questa perfetta identita' di situazioni, che postula l'esigenza di uniformita' di trattamento normativo, non e' ragionevolmente giustificabile ed e' fonte di illegittima discriminazione la norma contenuta nell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, nel trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. la quale va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui essa non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennita' "una tantum", la maggiorazione di 5 anni sui servizi effettivamente prestati, beneficio questo che e' stato, invece, concesso con le precedenti leggi 20 ottobre 1949, n. 808 (art. 6) e 11 gennaio 1951, n. 31 (art. 6) al personale appartenente alle disciolte milizie nazionali della strada e portuaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte