Ordinanza 122/1975 (ECLI:IT:COST:1975:122)
Massima numero 7831
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 22/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 122/75. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - DECRETO PRES. REG. SIC. 25 NOVEMBRE 1974, N. 152-A - RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PREZZI - DOMANDA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA DI GRAVI MOTIVI - REIEZIONE.

Testo
Ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni puo' essere sospesa, con ordinanza motivata della Corte, solo ove sussistano gravi ragioni. (Nella specie e' stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione di un decreto del Presidente della Regione Sicilia, riguardante la ricostituzione del comitato regionale dei prezzi, proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, perche' non sono state ritenute sussistenti le gravi ragioni che potessero giustificare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 28