Sentenza 123/1975 (ECLI:IT:COST:1975:123)
Massima numero 7832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 123/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE REGIONALE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI UNA QUESTIONE NON PROSPETTATA NELL'ATTO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA'. (COST., ART. 127, TERZO COMMA).
SENT. 123/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE REGIONALE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DI UNA QUESTIONE NON PROSPETTATA NELL'ATTO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA'. (COST., ART. 127, TERZO COMMA).
Testo
L'atto di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale rivela la volonta' del Governo di chiedere un riesame della stessa legge, tenendo conto soltanto delle censure specificate nel medesimo atto. Ogni questione di legittimita' costituzionale di legge regionale deve essere prospettata nell'atto di rinvio, in modo da consentire al Consiglio regionale una consapevole deliberazione e al Governo di valutare, tenendo conto di siffatta manifestazione di volonta', se sia opportuno promuovere la questione di legittimita' costituzionale (art. 27, terzo e quarto comma, Cost.). (Nella specie la Regione Toscana aveva eccepito l'inammissibilita' della censura sub. a) del primo motivo del ricorso proposto dal Governo perche' non era stata formulata e neppure sistematicamente accennata nel telegramma di rinvio della legge approvata l'11 marzo 1974 e concernente il "trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti").
L'atto di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale rivela la volonta' del Governo di chiedere un riesame della stessa legge, tenendo conto soltanto delle censure specificate nel medesimo atto. Ogni questione di legittimita' costituzionale di legge regionale deve essere prospettata nell'atto di rinvio, in modo da consentire al Consiglio regionale una consapevole deliberazione e al Governo di valutare, tenendo conto di siffatta manifestazione di volonta', se sia opportuno promuovere la questione di legittimita' costituzionale (art. 27, terzo e quarto comma, Cost.). (Nella specie la Regione Toscana aveva eccepito l'inammissibilita' della censura sub. a) del primo motivo del ricorso proposto dal Governo perche' non era stata formulata e neppure sistematicamente accennata nel telegramma di rinvio della legge approvata l'11 marzo 1974 e concernente il "trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 3
Altri parametri e norme interposte