Sentenza 123/1975 (ECLI:IT:COST:1975:123)
Massima numero 7834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7832  7833


Titolo
SENT. 123/75 C. REGIONE TOSCANA - LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1974 - MISSIONI E TRASFERIMENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - NON PREVEDE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA NUOVA SPESA, DI CUI NON SI DETERMINA L'AMMONTARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 17 giugno 1974 della Regione Toscana, concernente il "Trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti" viola l'art. 81 Cost. perche' non indica ne' l'ammontare della nuova e maggiore spesa, ne' i mezzi per farvi fronte, dato che si limita, nell'art. 8, a imputare tale spesa "ai capitoli 00400, 01300, 06900, 13.200, 18.300 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei rispettivi esercizi finanziari". L'indicazione, in bilancio, di uno o piu' capitoli relativi a una o piu' spese non puo', di per se', significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura voluta dall'art. 81, ultimo comma, Cost. (sentenza n. 66 del 16 dicembre 1959).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte