Sentenza 124/1975 (ECLI:IT:COST:1975:124)
Massima numero 7835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RICHIAMATA DA LEGGE ORDINARIA AI FINI DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - NON COSTITUISCE OGGETTO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 124/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RICHIAMATA DA LEGGE ORDINARIA AI FINI DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - NON COSTITUISCE OGGETTO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA'.
Testo
Se viene sollevata questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge ordinaria che rinvia alla disciplina della contrattazione collettiva, l'oggetto del giudizio e' la norma di legge ordinaria e non quella della contrattazione collettiva. E', pertanto, infondata l'eccezione di inammissibilita' della questione proposta sotto il profilo che sarebbe stata demandata all'esame della Corte una norma della contrattazione collettiva. (Nella fattispecie erano stati denunziati gli artt. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione", e 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento all. A allo stesso r.d.).
Se viene sollevata questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge ordinaria che rinvia alla disciplina della contrattazione collettiva, l'oggetto del giudizio e' la norma di legge ordinaria e non quella della contrattazione collettiva. E', pertanto, infondata l'eccezione di inammissibilita' della questione proposta sotto il profilo che sarebbe stata demandata all'esame della Corte una norma della contrattazione collettiva. (Nella fattispecie erano stati denunziati gli artt. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione", e 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento all. A allo stesso r.d.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte