Sentenza 124/1975 (ECLI:IT:COST:1975:124)
Massima numero 7836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - ASSUNTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.
SENT. 124/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - ASSUNTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.
Testo
Se il giudice a quo, essendosi espressamente posto il problema della sua giurisdizione, l'ha risolto in senso affermativo, la relativa eccezione di inammissibilita' della questione e' da disattendere conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentt. n. 65/1962; n. 111/1963; n. 1/1969).
Se il giudice a quo, essendosi espressamente posto il problema della sua giurisdizione, l'ha risolto in senso affermativo, la relativa eccezione di inammissibilita' della questione e' da disattendere conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentt. n. 65/1962; n. 111/1963; n. 1/1969).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte