Sentenza 124/1975 (ECLI:IT:COST:1975:124)
Massima numero 7837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/75 C. LAVORO - AUTOFERROTRANVIERI CON DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - MISURA - RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 1, E ARTT. 26, 5x, 6x E 7x COMMA, E 27 DEL REGOLAMENTO ALL. A - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 124/75 C. LAVORO - AUTOFERROTRANVIERI CON DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - MISURA - RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 1, E ARTT. 26, 5x, 6x E 7x COMMA, E 27 DEL REGOLAMENTO ALL. A - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sebbene il diritto alle indennita' di fine lavoro non possa venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla risoluzione del rapporto, cio' non impedisce al legislatore di considerare globalmente il trattamento di quiescenza e di privilegiare le indennita' di fine lavoro o la pensione in base a scelte discrezionali. Alla stregua di tali scelte, ben puo', dunque, il legislatore prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle indennita' di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva. Sono, pertanto, infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e degli artt. 26, 5x, 6x e 7x comma, e 27 del regolamento all. A al medesimo r.d., in riferimento agli stessi precetti costituzionali e all'art. 35 Cost., limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione.
Sebbene il diritto alle indennita' di fine lavoro non possa venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla risoluzione del rapporto, cio' non impedisce al legislatore di considerare globalmente il trattamento di quiescenza e di privilegiare le indennita' di fine lavoro o la pensione in base a scelte discrezionali. Alla stregua di tali scelte, ben puo', dunque, il legislatore prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle indennita' di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva. Sono, pertanto, infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., e degli artt. 26, 5x, 6x e 7x comma, e 27 del regolamento all. A al medesimo r.d., in riferimento agli stessi precetti costituzionali e all'art. 35 Cost., limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte