Sentenza 124/1975 (ECLI:IT:COST:1975:124)
Massima numero 7838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7835  7836  7837  7839


Titolo
SENT. 124/75 D. LAVORO - FERROTRANVIERI SENZA DIRITTO A PENSIONE - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, REGOL. ALL. A, ART. 26, QUINTO COMMA - INDENNITA' DI BUONUSCITA - COMPUTO - ESCLUSIONE DELLA TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA' E DEGLI ALTRI EMOLUMENTI - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 26, quinto comma, del regol. all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel riconoscere ai dipendenti autoferrotranvieri che cessano dal servizio senza diritto a pensione e l'indennita' di buonuscita, non esclude il computo della tredicesima e quattordicesima mensilita' e degli altri emolumenti accessori, dovendo la dizione normativa essere interpretata secondo gli stessi criteri che in tema di indennita' di anzianita', sono fissati dal combinato disposto degli artt. 2120, terzo comma, e 2121, primo comma, del codice civile. A condizione che si interpreti in tal senso la norma denunziata, non sussiste violazione degli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte