Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Istituzione di un "Osservatorio legalità", con compiti di consulenza degli organi politici regionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Istituzione di un "Osservatorio legalità", con compiti di consulenza degli organi politici regionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituisce, presso la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", l'Osservatorio legalità, quale organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, tramite lo svolgimento di funzioni consultive in favore degli organi politici regionali e di funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel territorio. I compiti dell'Osservatorio non pregiudicano la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca, che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituisce, presso la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", l'Osservatorio legalità, quale organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, tramite lo svolgimento di funzioni consultive in favore degli organi politici regionali e di funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel territorio. I compiti dell'Osservatorio non pregiudicano la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca, che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte