Sentenza 124/1975 (ECLI:IT:COST:1975:124)
Massima numero 7839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7835  7836  7837  7838


Titolo
SENT. 124/75 E. LAVORO - AUTOFERROTRANVIERI SENZA DIRITTO A PENSIONE - INDENNITA' DI BUONUSCITA - R.D. 30 SETTEMBRE 1920, N. 1538, ARTT. 15 E 16, E REGOL. ALL. A, ART. 27, ULTIMO COMMA - INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'indennita' di buonuscita dei dipendenti autoferrotranvieri senza diritto a pensione, essendo sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, ha la stessa natura di intrasmissibilita' ereditaria propria della pensione. E', pertanto, infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del regol. all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e degli artt. 15 e 16 del r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, che escludono gli eredi del dipendente autoferrotranviere deceduto senza aver maturato la pensione, dal diritto a conseguire iure successionis l'indennita' di buonuscita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte