Sentenza 125/1975 (ECLI:IT:COST:1975:125)
Massima numero 7840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7841  7842  7843


Titolo
SENT. 125/75 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - LEGGE 26 OTTOBRE 1952, N. 1463, ART. 1 - STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FANCIULLI VEGGENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISTINZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 34, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi) sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 12 giugno 1972, in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 34  co. 1

Costituzione  art. 34  co. 2

Altri parametri e norme interposte