Sentenza 125/1975 (ECLI:IT:COST:1975:125)
Massima numero 7841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7840  7842  7843


Titolo
SENT. 125/75 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA - PARITA' DI TRATTAMENTO A PARITA' DI SITUAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL GIUDICARE SULLA PARITA' O DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA - SINDACABILITA'.

Testo
Il principio dell'art. 3, primo comma, Cost., come questa Corte piu' volte ha avuto occasione di affermare, deve intendersi nel senso che "a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse, e spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali" (S. n. 45 del 1967). La diversita' di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli veggenti postula sul piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento elementare, una diversita' di disciplina legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte