Sentenza 125/1975 (ECLI:IT:COST:1975:125)
Massima numero 7843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7840  7841  7842


Titolo
SENT. 125/75 D. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - IMPLICAZIONI PER IL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 731 (POSSIBILITA' DI ESCLUDERE LA PUNIBILITA' NONOSTANTE IL MANCATO PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO DELLA ISTRUZIONE ELEMENTARE).

Testo
L'art. 731 cod. pen. non comporta che il giudice, in singole fattispecie, non possa, ricorrendo i presupposti, escludere la punibilita', nonostante il mancato perseguimento dello scopo dell'istruzione elementare. Al giudice e', pertanto, consentito: valutare con particolare riguardo alla situazione familiare del cieco, i giusti motivi che possono giustificare la mancata istruzione dello stesso; o ritenere perseguito lo scopo della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole speciali per ciechi", nella ipotesi di insegnamento impartito, in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al cieco; e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato l'omessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi. (Nella specie il Pretore di La Spezia aveva affermato che l'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 - con lo stabilire che "l'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilita', nelle apposite scuole speciali" - violava gli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, Cost. perche' determinava una situazione di profonda ineguaglianza nei confronti dei bambini ciechi, privandoli della possibilita' di utilizzare l'esperienza scolastica, in scuole normali, come mezzo non soltanto di istruzione, ma anche di inserimento e adattamento sociale; e perche' sanciva un obbligo il cui adempimento non era reso possibile in ogni caso rispetto alla generalita' dei destinatari per la mancanza di un istituto specializzato in ogni provincia e per la conseguente necessita', per le famiglie, di affrontare spese per mandare i ragazzi ciechi in istituti specializzati lontani).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte