Sentenza 126/1975 (ECLI:IT:COST:1975:126)
Massima numero 7844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 126/75. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, TERZO COMMA - OPPOSIZIONE - OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE AL CURATORE E AL CREDITORE RICHIEDENTE E NON ANCHE AL FALLITO, QUANDO L'OPPOSIZIONE SIA PROPOSTA DA QUALUNQUE INTERESSATO - GIUSTIFICAZIONE NELLA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza 10 aprile 1973, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo che tale norma limita l'obbligo della notifica dell'opposizione al curatore e al creditore richiedente con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da qualunque interessato. L'art. 18, primo comma, legge fallimentare, secondo cui il debitore puo' proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza, gli riconosce la legittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi diritti, in conseguenza degli effetti che la dichiarazione di fallimento produce nei suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere perentorio, il debitore non puo' spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione proposto da altri, poiche', per la scadenza del termine, e' preclusa l'azione autonoma diretta alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Non puo', peraltro, escludersi la proponibilita' della questione concernente l'intervento del debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse", l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioe' al rigetto dell'opposizione, interesse che puo' trovare fondamento razionale nella legittimazione del debitore a chiedere la dichiarazione del suo fallimento (art. 6 legge fallimentare). Ma per la proponibilita' di tale questione non e' richiesta la notificazione al debitore stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte