Sentenza 127/1975 (ECLI:IT:COST:1975:127)
Massima numero 7845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 127/75. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - NEGA AL FALLITO LA LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE AL DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare) sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a proporre istanza al Tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Gli effetti, che gli artt. 42 e 43 legge fallimentare importano sulla disponibilita' dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24 Cost., la pronuncia di illegittimita', come e' stato ritenuto, con la sent. n. 142/72, per l'ammissibilita' dell'istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili, proposta dal creditore. In conseguenza deve anche dichiararsi, a termini dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronunzia del Tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte