Sentenza 128/1975 (ECLI:IT:COST:1975:128)
Massima numero 7846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 128/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ART. 21, TERZO COMMA; D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488, ART. 36, SECONDO COMMA; LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 43, SECONDO COMMA; D.L. 30 GIUGNO 1972, N. 267, ART. 6, PRIMO COMMA (CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485) - AUMENTO DELLE PENSIONI I.N.P.S. - REDDITI DEL CONIUGE A CARICO NON DERIVANTI ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE - LIMITE OSTATIVO ALL'AUMENTO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO PER I REDDITI DERIVANTI DA PENSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 128/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ART. 21, TERZO COMMA; D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488, ART. 36, SECONDO COMMA; LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 43, SECONDO COMMA; D.L. 30 GIUGNO 1972, N. 267, ART. 6, PRIMO COMMA (CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485) - AUMENTO DELLE PENSIONI I.N.P.S. - REDDITI DEL CONIUGE A CARICO NON DERIVANTI ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE - LIMITE OSTATIVO ALL'AUMENTO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO PER I REDDITI DERIVANTI DA PENSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; l'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; l'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153; l'art. 6, primo comma, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, sono illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, minore di quello previsto per i redditi derivanti da pensione, mancando tale disciplina di razionalita'. Invero, una volta stabilito un determinato importo, in riferimento ad esigenze minime di vita, come indice di reddito insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a carico, non poteva ragionevolmente il legislatore istituire una differenza di trattamento (ora abolita dall'art. 6 d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485), in rapporto all'origine o provenienza di quel reddito.
L'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; l'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; l'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153; l'art. 6, primo comma, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, sono illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, minore di quello previsto per i redditi derivanti da pensione, mancando tale disciplina di razionalita'. Invero, una volta stabilito un determinato importo, in riferimento ad esigenze minime di vita, come indice di reddito insufficiente all'autonomo sostentamento del coniuge a carico, non poteva ragionevolmente il legislatore istituire una differenza di trattamento (ora abolita dall'art. 6 d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485), in rapporto all'origine o provenienza di quel reddito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte