Sentenza 197/2024 (ECLI:IT:COST:2024:197)
Massima numero 46601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 13/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46596  46597  46598  46599  46600


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Siciliana - Spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e liquidatori degli ATO - Mancata quantificazione dei relativi oneri - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Ius superveniens satisfattivo, in assenza medio tempore dell'applicazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 036010).

Testo

È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dell’art. 83, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024 che, per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO, non prevede la quantificazione degli oneri assunti dalla Regione in favore dei propri dipendenti. Successivamente all’instaurazione del presente giudizio, è stata approvata la legge reg. Siciliana n. 25 del 2024, che ha integrato la disposizione denunciata, in coerenza con le censure articolate nel ricorso, sussistendo le condizioni che consentono di ritenere la piena soddisfazione delle ragioni fatte valere nel ricorso. (Precedenti: S. 109/2024 - mass. 46222; S. 223/2023 - mass. 45930; S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/01/2024  n. 3  art. 83  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte