Sentenza 130/1975 (ECLI:IT:COST:1975:130)
Massima numero 7852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 130/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SARDA - D.L. 6 LUGLIO 1974, N. 251, ART. 6, PRIMO COMMA - REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI - MAGGIORAZIONI RISERVATE TOTALMENTE ALL'ERARIO DELLO STATO E DIRETTE A FRONTEGGIARE ESIGENZE DELL'INTERA COLLETTIVITA' NAZIONALE - COMPETENZA DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Rientra nei poteri statali, il cui esercizio non menoma eventuali diritti, costituzionalmente protetti, riconosciuti alle regioni, riservati totalmente, con legge, all'erario dello Stato, gl'introiti conseguenti a maggiorazioni di imposte, quando tali maggiorazioni siano dirette a fronteggiare esigenze impellenti dell'intera collettivita' nazionale. (Applicazione all'impugnazione dell'art. 6 del d.l. 6 luglio 1974, n. 251 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi e aeromobili) conv. nella L. 14 agosto 1974, n. 386, proposta dalla Regione Sardegna, alla quale l'art. 8 dello Statuto speciale riserva i 6/10 delle imposte di fabbricazione percepite nel territorio nazionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte