Sentenza 131/1975 (ECLI:IT:COST:1975:131)
Massima numero 7853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 131/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ISTRUTTORIE DEI RICORSI - R.D. 6 FEBBRAIO 1942, N. 50, ART. 8, E LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 585, ART. 20 - ONERE DEL PROCURATORE GENERALE DI CHIEDERE LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA - LIMITAZIONE ALLE PENSIONI DI GUERRA - TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 131/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ISTRUTTORIE DEI RICORSI - R.D. 6 FEBBRAIO 1942, N. 50, ART. 8, E LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 585, ART. 20 - ONERE DEL PROCURATORE GENERALE DI CHIEDERE LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA - LIMITAZIONE ALLE PENSIONI DI GUERRA - TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Gli artt. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 e 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limitano alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale della Corte dei conti di fare domanda di fissazione dell'udienza, sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendovi alcun razionale motivo per escludere da tale trattamento piu' favorevole le pensioni ordinarie, rispetto alle quali il ricorso si ha per abbandonato ove il ricorrente, entro un anno, non chiede la fissazione dell'udienza o compie altri atti procedurali.
Gli artt. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 e 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limitano alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale della Corte dei conti di fare domanda di fissazione dell'udienza, sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non essendovi alcun razionale motivo per escludere da tale trattamento piu' favorevole le pensioni ordinarie, rispetto alle quali il ricorso si ha per abbandonato ove il ricorrente, entro un anno, non chiede la fissazione dell'udienza o compie altri atti procedurali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte