Sentenza 132/1975 (ECLI:IT:COST:1975:132)
Massima numero 7854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 132/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGI REGIONALI - COST., ART. 127 - PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNATIVA DELLA LEGGE REGIONALE - UNITARIETA' - RINVIO DELLA LEGGE PER RIESAME E SUA SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO - MOTIVI DEI DUE ATTI - NECESSARIA IDENTITA' SOSTANZIALE - LEGGE RIAPPROVATA IN TERMINI DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI RINVIO - IMPUGNAZIONE SOLO PREVIO NUOVO RINVIO AL CONSIGLIO REGIONALE. REGIONE TOSCANA - DIRITTO ALLO STUDIO E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI - LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1974, RIAPPROVATA IL 1x LUGLIO 1974 - RINVIO DELLA LEGGE PER LA PARTE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA - MODIFICAZIONI APPORTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE, IMMUTATE RESTANDO LE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE - SUCCESSIVA IMPUGNATIVA DA PARTE DEL GOVERNO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI ADDOTTI IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Il procedimento previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalita' ha carattere unitario e non possono distinguersi in esso, come due fasi autonome e separate, il rinvio al Consiglio regionale per il riesame della legge e l'eventuale impugnazione di questa per vizio di illegittimita' costituzionale dinanzi alla Corte. E' pertanto evidente l'esigenza che i motivi del rinvio e quelli della eventuale successiva impugnativa siano, almeno nelle loro linee essenziali, predeterminati ed enunciati nell'atto di rinvio e che il Consiglio regionale sia posto, sin dalla fase del rinvio, nelle condizioni di conoscere i vizi di legittimita' del suo provvedimento legislativo riscontrati dal Governo, e di poterli cosi' esaminare ed eliminare nella successiva eventuale rielaborazione ed approvazione della legge. E' altrettanto conseguenziale che, qualora la legge regionale venga riapprovata in termini tanto diversi da quelli originari ed oggetto del rinvio da doversi considerare una legge nuova rispetto alla precedente, il Governo non potrebbe impugnarla dinanzi alla Corte se non previo nuovo rinvio della stessa al Consiglio regionale. Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 11 febbraio 1974, riapprovata il 1x luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali", stante la mancata corrispondenza fra i motivi invocati nell'atto di rinvio al Consiglio regionale e quelli enunciati nel ricorso stesso, e l'omissione della fase di un nuovo rinvio, ove si voglia considerare la legge reg. 1x luglio 1974 del tutto diversa rispetto alla precedente 11 febbraio del 1974. Cfr.: sentt. n. 8 del 1967, n. 147 del 1972 e n. 123 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte