Sentenza 133/1975 (ECLI:IT:COST:1975:133)
Massima numero 7855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
21/05/1975; Decisione del
21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7856
Titolo
SENT. 133/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LEGGE REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - SUO EFFETTO INNOVATIVO - SINDACABILITA'.
SENT. 133/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LEGGE REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - SUO EFFETTO INNOVATIVO - SINDACABILITA'.
Testo
La legge d'interpretazione autentica - in quanto impone di riconoscere un certo contenuto alla legge interpretata - ha di per se' un effetto innovativo che non puo' essere sottratto al controllo di legittimita' costituzionale. (Nella specie la Regione Abruzzo aveva eccepito l'inammissibilita' del ricorso perche' tardivo, dato che esso era stato proposto dal Governo avverso la legge regionale 24 aprile 1974 di interpretazione autentica dell'art. 1 legge regionale 16 marzo 1973, n. 13, che non era stata a suo tempo impugnata).
La legge d'interpretazione autentica - in quanto impone di riconoscere un certo contenuto alla legge interpretata - ha di per se' un effetto innovativo che non puo' essere sottratto al controllo di legittimita' costituzionale. (Nella specie la Regione Abruzzo aveva eccepito l'inammissibilita' del ricorso perche' tardivo, dato che esso era stato proposto dal Governo avverso la legge regionale 24 aprile 1974 di interpretazione autentica dell'art. 1 legge regionale 16 marzo 1973, n. 13, che non era stata a suo tempo impugnata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte