Sentenza 133/1975 (ECLI:IT:COST:1975:133)
Massima numero 7856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/05/1975;  Decisione del  21/05/1975
Deposito del 28/05/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7855


Titolo
SENT. 133/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE ABRUZZO - COMPETENZA LEGISLATIVA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI - LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1974 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1973, N. 13 - INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (STATALE DI ENTI LOCALI) COMANDATO OLTRE IL TERMINE DI 180 GIORNI IN UN ANNO - NON VIOLA IL DIVIETO DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE REGIONALE CHE SIA PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO SPETTANTE AL PERSONALE DELLO STATO - TERMINE DEL COMANDO FISSATO NELLE LEGGI STATALI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 117 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sentenza 24 febbraio 1972, n. 40, ha affermato, con riguardo allo stato giuridico ed economico del personale regionale, la validita' costituzionale del principio stabilito dall'art. 67 legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, che vieta alle Regioni di stabilire un trattamento economico al proprio personale piu' favorevole di quello spettante al personale statale. Tale principio non esclude che, per il personale statale o di enti locali, comandato a prestare servizio fuori sede presso uffici regionali, le Regioni possano autorizzare indennita' per il tempo del comando, nell'esercizio del potere legislativo che l'art. 117, primo alinea, Cost. loro attribuisce in materia di ordinamento degli uffici. L'art. 65 legge 10 febbraio 1953, n . 62, che prevede il comando del personale statale o di enti locali necessario per la prima costituzione degli uffici regionali, vieta indennita' per il comando in sede. Il termine di 180 giorni in un anno - stabilito per l'indennita' di missione dall'art. 1 legge 15 aprile 1961, n. 291, sostituito dall'art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 836 - e' derogabile per circostanze speciali con "apposita motivazione ministeriale". La derogabilita' e le circostanze speciali sono considerate dal citato art. 65 legge n. 62 del 1953, che dispone il comando "in quanto sia necessario" ed e' norma temporanea in quanto rivolta a disciplinare la prima fase di impianto degli uffici della Regione (sentenza n. 40 del 1972). Alla luce di tali principi deve ritenersi non fondata, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso 11 maggio 1974 avverso la legge della Regione Abruzzo concernente "interpretazione autentica della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 1974, concernente la indennita' di missione da corrispondere - prescindendo dal suddetto limite di 180 giorni in un anno - al personale statale o di enti locali comandato a prestare servizio fuori sede presso gli uffici della Regione, fino alla data di effettivo inquadramento dello stesso personale nel ruolo organico.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte