Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Promozione dei progetti sull'ulteriore uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Omessa indicazione delle disposizioni impugnate nella delibera di autorizzazione al ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Promozione dei progetti sull'ulteriore uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Omessa indicazione delle disposizioni impugnate nella delibera di autorizzazione al ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati. La volontà d'impugnare tali disposizioni non risulta dalla delibera autorizzativa al ricorso.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati. La volontà d'impugnare tali disposizioni non risulta dalla delibera autorizzativa al ricorso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte