Sentenza 135/1975 (ECLI:IT:COST:1975:135)
Massima numero 7860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 135/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO AVER PROPOSTO ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 135/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO AVER PROPOSTO ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Dopo e per effetto della proposizione della istanza di regolamento di giurisdizione, anche il giudice amministrativo, cosi' di primo come di secondo grado, non e' piu' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che siano rilevanti per la definizione, nel merito, del giudizio avanti ad esso instaurato, ovvero, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione: ogni potere in ordine alla quale ultima essendo oramai trasferito alla Corte regolatrice.
Dopo e per effetto della proposizione della istanza di regolamento di giurisdizione, anche il giudice amministrativo, cosi' di primo come di secondo grado, non e' piu' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che siano rilevanti per la definizione, nel merito, del giudizio avanti ad esso instaurato, ovvero, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione: ogni potere in ordine alla quale ultima essendo oramai trasferito alla Corte regolatrice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte