Sentenza 135/1975 (ECLI:IT:COST:1975:135)
Massima numero 7863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 135/75 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VI - REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI ESISTENTI - NON IMPLICA INCONDIZIONATA SOPPRESSIONE.
SENT. 135/75 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VI - REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI ESISTENTI - NON IMPLICA INCONDIZIONATA SOPPRESSIONE.
Testo
La VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione (ed eventuale trasformazione in sezioni specializzate, come suggerito dallo stesso art. 102, secondo comma), ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, sia per sopprimerle, sia per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali.
La VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione (ed eventuale trasformazione in sezioni specializzate, come suggerito dallo stesso art. 102, secondo comma), ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, sia per sopprimerle, sia per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte