Sentenza 135/1975 (ECLI:IT:COST:1975:135)
Massima numero 7863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/06/1975;  Decisione del  04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7859  7860  7861  7862  7864  7865  7866  7867  7868  7869  7870  7871  7872


Titolo
SENT. 135/75 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VI - REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI ESISTENTI - NON IMPLICA INCONDIZIONATA SOPPRESSIONE.

Testo
La VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione (ed eventuale trasformazione in sezioni specializzate, come suggerito dallo stesso art. 102, secondo comma), ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, sia per sopprimerle, sia per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte