Sentenza 135/1975 (ECLI:IT:COST:1975:135)
Massima numero 7866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/06/1975;  Decisione del  04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7859  7860  7861  7862  7863  7864  7865  7867  7868  7869  7870  7871  7872


Titolo
SENT. 135/75 H. CORTE DEI CONTI - COSTITUZIONE, ART. 103 - SI RIFERISCE ANCHE ALLA GIURISDIZIONE "DOMESTICA" SENZA, TUTTAVIA, COSTITUZIONALIZZARLA, NE' RENDERLA IN SE' IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE - DISCIPLINA RELATIVA AI MODI DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE E ALLO STESSO ORGANO CHE LA ESPLICA - SINDACABILITA'.

Testo
Ammettere che l'art. 103 Cost. abbia inteso riferirsi anche alla giurisdizione della Corte dei conti sui rapporti di impiego dei suoi dipendenti non equivale necessariamente a ritenere che anche la giurisdizione "domestica" della Corte dei conti sia stata costituzionalizzata e lascia impregiudicato il problema se tutte le singole norme attualmente disciplinanti i modi di esercizio di essa e lo stesso organo che la esplica siano, per cio' solo, esenti dal sindacato di questa Corte, ove abbiano a formare oggetto di particolari censure; ma porta bensi' ad escludere che quella speciale giurisdizione, in quanto implicitamente richiamata e presupposta dall'art. 103 ed espressamente sottratta ad obbligo di revisione in forza della VI disp. trans., sia - di per se' - in contrasto con la Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte