Sentenza 135/1975 (ECLI:IT:COST:1975:135)
Massima numero 7868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  04/06/1975;  Decisione del  04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7859  7860  7861  7862  7863  7864  7865  7866  7867  7869  7870  7871  7872


Titolo
SENT. 135/75 L. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE DOMESTICA - NON COMPORTA NECESSARIA COINCIDENZA NELLE STESSE PERSONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONI GIUDICANTI AVENTI AD OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE PRIME - EVENTUALITA' CHE CIO' ACCADA - APPLICABILITA' DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE.

Testo
La coincidenza nelle stesse persone di funzioni amministrative e di funzioni giudicanti, aventi ad oggetto il modo di esercizio delle prime, non e' necessaria conseguenza del sistema di giurisdizione domestica attribuita alla Corte dei conti, ma potrebbe soltanto verificarsi come accidentale eventualita', nel qual caso soccorrerebbero gli istituti della astensione e della ricusazione: l'una e l'altra sicuramente applicabili al processo dinanzi alla Corte dei conti, in punto di diritto, stante il rinvio dell'art. 26 del relativo regolamento, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, alle norme del codice di procedura civile; ed applicabili altresi' in linea di fatto, utilizzando il congegno predisposto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 161 del 1953, a norma del quale il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, assegna annualmente alle singole sezioni, e a quelle riunite, un "congruo numero di magistrati".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte