Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Promozione di una premialità ai progetti sull'ulteriore uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, anche attraverso intese e accordi con organi dello Stato, enti o associazioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui la Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa, promuovendo la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati. Le disposizioni impugnate sono carenti di capacità lesiva, in quanto si propongono di svolgere attività di promozione degli stessi valori propugnati dal legislatore statale. La possibilità di riconoscere una premialità ai progetti sull'ulteriore uso dei predetti beni confiscati, infatti, non incide negativamente sulla disciplina o sull'attuazione delle regole sull'ulteriore uso di tali beni, ma si propone, anzi, di costituire stimolo e impulso ad attività ritenute - dallo stesso Stato - di significativa importanza.