Sentenza 136/1975 (ECLI:IT:COST:1975:136)
Massima numero 7873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 136/75. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 509 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI AI DATORI DI LAVORO DAI CONTRATTI COLLETTIVI CORPORATIVI - SANZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI CONTRATTI POST-CORPORATIVI - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 136/75. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 509 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI AI DATORI DI LAVORO DAI CONTRATTI COLLETTIVI CORPORATIVI - SANZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI CONTRATTI POST-CORPORATIVI - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 509, primo comma, del codice penale, sanziona l'inosservanza da parte del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico gia' dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia "erga omnes"), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Trattandosi dunque di norme penali diverse non e' possibile istituire un puntuale raffronto, ne' scorgere una disparita' di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalita' dell'art. 509 del codice penale.
L'art. 509, primo comma, del codice penale, sanziona l'inosservanza da parte del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico gia' dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia "erga omnes"), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Trattandosi dunque di norme penali diverse non e' possibile istituire un puntuale raffronto, ne' scorgere una disparita' di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalita' dell'art. 509 del codice penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte