Sentenza 137/1975 (ECLI:IT:COST:1975:137)
Massima numero 7874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7875
Titolo
SENT. 137/75 A. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 637, TERZO COMMA - DOMANDA DI INGIUNZIONE PROPOSTA DA AVVOCATI E PROCURATORI CONTRO I PROPRI CLIENTI - FACOLTA' DI SCELTA DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEL CLIENTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.
SENT. 137/75 A. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 637, TERZO COMMA - DOMANDA DI INGIUNZIONE PROPOSTA DA AVVOCATI E PROCURATORI CONTRO I PROPRI CLIENTI - FACOLTA' DI SCELTA DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - MENOMAZIONE DEI DIRITTI DEL CLIENTE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.
Testo
L'art. 637, comma terzo, codice di procedura civile, che consente agli avvocati e procuratori, per il pagamento di onorari professionali, di proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine, (attribuendo in tal modo ai primi una facolta' di scelta riguardo al giudice competente per territorio) non viola l'art. 24 della Costituzione: infatti nei confronti di tutti gli esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi si puo' e si deve presupporre una generica fiducia come riflesso delle qualita' da essi normalmente possedute con la conseguenza che la necessita' imposta al cliente dal citato art. 637, c.p.c., non incide sul criterio di scelta del difensore "intuitu personae".
L'art. 637, comma terzo, codice di procedura civile, che consente agli avvocati e procuratori, per il pagamento di onorari professionali, di proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine, (attribuendo in tal modo ai primi una facolta' di scelta riguardo al giudice competente per territorio) non viola l'art. 24 della Costituzione: infatti nei confronti di tutti gli esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi si puo' e si deve presupporre una generica fiducia come riflesso delle qualita' da essi normalmente possedute con la conseguenza che la necessita' imposta al cliente dal citato art. 637, c.p.c., non incide sul criterio di scelta del difensore "intuitu personae".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte