Sentenza 137/1975 (ECLI:IT:COST:1975:137)
Massima numero 7875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/06/1975;  Decisione del  04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7874


Titolo
SENT. 137/75 B. PROFESSIONI LIBERE - AVVOCATI E PROCURATORI - LAVORATORI AUTONOMI - PECULIARITA' DELLA LORO POSIZIONE. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SOMMARI - PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 637, TERZO COMMA - DOMANDA DI INGIUNZIONE PROPOSTA DA AVVOCATI E PROCURATORI CONTRO I PROPRI CLIENTI - GIUDICE COMPETENTE - FACOLTA' DI SCELTA RICONOSCIUTA A TALE PARTICOLARE CATEGORIA DI LAVORATORI AUTONOMI E CONSEGUENTE STATO DI SOGGEZIONE DEI LORO CLIENTI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Gli avvocati e i procuratori in vista e per il fatto dell'esercizio della professione si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarita' che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale in ordine alla corresponsione delle remunerazioni loro dovute: conseguentemente non viola l'art. 3 Cost. la norma contenuta nell'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., che consente ai professionisti legali di scegliere unilateralmente la competenza per territorio in tema di procedimento per ingiunzione verso il cliente per il pagamento degli onorari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte