Sentenza 138/1975 (ECLI:IT:COST:1975:138)
Massima numero 7876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7877
Titolo
SENT. 138/75 A. PROCESSO CIVILE - COMPARIZIONE IN GIUDIZIO - TERMINI - COD. PROC. CIV., ART. 163 BIS - MISURA DEL TERMINE - PERSONE DI CUI E' IGNOTA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO O LA DIMORA (ART. 143) - TERMINE PIU' BREVE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 142) - FONDAMENTO DELLE DUE FATTISPECIE - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 138/75 A. PROCESSO CIVILE - COMPARIZIONE IN GIUDIZIO - TERMINI - COD. PROC. CIV., ART. 163 BIS - MISURA DEL TERMINE - PERSONE DI CUI E' IGNOTA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO O LA DIMORA (ART. 143) - TERMINE PIU' BREVE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 142) - FONDAMENTO DELLE DUE FATTISPECIE - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura piu' ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, e' espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento e' perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalita' di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarita', e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura piu' ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, e' espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento e' perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalita' di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarita', e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte