Sentenza 139/1975 (ECLI:IT:COST:1975:139)
Massima numero 7878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/75 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - CAPACITA' A TESTIMONIARE - COD. PROC. CIV., ART. 247 - ESCLUSIONE DELLA CAPACITA' DELLE PERSONE LEGATE AD UNA DELLE PARTI DA VINCOLO MATRIMONIALE O DI PARENTELA, O DI AFFINITA' IN LINEA RETTA, O DI AFFILIAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA.
SENT. 139/75 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - CAPACITA' A TESTIMONIARE - COD. PROC. CIV., ART. 247 - ESCLUSIONE DELLA CAPACITA' DELLE PERSONE LEGATE AD UNA DELLE PARTI DA VINCOLO MATRIMONIALE O DI PARENTELA, O DI AFFINITA' IN LINEA RETTA, O DI AFFILIAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA.
Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente decisione della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., che vietava in linea generale di testimoniare alle persone legate ad una delle parti da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinita' in linea retta, o di affiliazione; disposizione gia' dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 248 del 1974) perche' limitava ingiustificatamente il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non puo' farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata su motivi di sospetto e di non sincerita', mentre la valutazione di attendibilita' della prova puo' essere compiuta solo "a posteriori" dal giudice in base al suo prudente apprezzamento).
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente decisione della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., che vietava in linea generale di testimoniare alle persone legate ad una delle parti da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinita' in linea retta, o di affiliazione; disposizione gia' dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 248 del 1974) perche' limitava ingiustificatamente il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non puo' farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata su motivi di sospetto e di non sincerita', mentre la valutazione di attendibilita' della prova puo' essere compiuta solo "a posteriori" dal giudice in base al suo prudente apprezzamento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte