Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere e loro conviventi - Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologia e/o psichiatrica, nonché all'esenzione della spesa per ogni prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio del contenimento della spesa sanitaria quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica, l'art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che determina l'estensione dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita, rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, includendovi gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi e ai loro familiari conviventi. Le disposizioni impugnate dal Governo comportano, per un tempo non circoscritto, nonché per importi complessivi difficilmente prevedibili, l'inosservanza del divieto di effettuare spese non obbligatorie, derivante dalla vincolatività del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, quale espressione dei principî di contenimento della spesa sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011).
L'autonomia legislativa regionale, in materie di competenza concorrente, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione, da parte delle Regioni, della necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. (Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2014 e n. 193 del 2007).
Le esigenze di risanamento del disavanzo sanitario e di contestuale garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) producono un effetto interdittivo della previsione di spese che possano di fatto compromettere tali impegni, destinando altrove risorse utili a quello scopo. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020, n. 62 del 2020, n. 85 del 2014 e n. 51 del 2013).