Sentenza 139/1975 (ECLI:IT:COST:1975:139)
Massima numero 7879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  04/06/1975;  Decisione del  04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7878  7880  7881


Titolo
SENT. 139/75 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - CAPACITA' A TESTIMONIARE - COD. PROC. CIV., ART. 248 - AUDIZIONE DEI MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI - LIMITI - IRRAZIONALE DISTINZIONE TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROVA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 248 cod. proc. civ. - diversamente dall'art. 348 cod. proc. pen., che riconosce, in via di principio, la capacita' a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di valutarne l'attendibilita' - limita l'audizione dei testi minori degli anni quattordici a quei casi in cui sia resa necessaria da particolari circostanze, il che determina una disparita' del tutto irrazionale ed ingiustificata, non essendoci motivo perche' sul punto la disciplina sia diversa secondo che trattasi di processo penale o civile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 248 cod. proc. civ., per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo concernente l'asserita violazione del diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte