Sentenza 140/1975 (ECLI:IT:COST:1975:140)
Massima numero 7882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - INSEGNANTI ELEMENTARI - LEGGE 13 GIUGNO 1952, N. 690, ART. 18 - RISCATTO DEI SERVIZI NON DI RUOLO (EX ART. 76 LEGGE 6 FEBBRAIO 1941, N. 176) - TERMINE DI DECADENZA - CONGRUITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 140/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - INSEGNANTI ELEMENTARI - LEGGE 13 GIUGNO 1952, N. 690, ART. 18 - RISCATTO DEI SERVIZI NON DI RUOLO (EX ART. 76 LEGGE 6 FEBBRAIO 1941, N. 176) - TERMINE DI DECADENZA - CONGRUITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6 febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge n. 690", non contrasta con gli artt. 24, primo comma, 36 e 38 e 3 della Costituzione, atteso che un termine di novanta giorni non puo' di per se' ritenersi tanto breve da impedire o menomare gravemente l'esercizio del diritto di riscatto (ne' puo' attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno 1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), che la facolta' di riscatto dei servizi non di ruolo era stata gia' consentita fin dal 1941, con le modalita' stabilite dagli artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n. 690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni dell'ordinamento del monte pensioni: talche', in rapporto a tale speciale esigenza, non puo' disconoscersi l'opportunita' del nuovo termine perentorio, ne' la sua congruita'.
L'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6 febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge n. 690", non contrasta con gli artt. 24, primo comma, 36 e 38 e 3 della Costituzione, atteso che un termine di novanta giorni non puo' di per se' ritenersi tanto breve da impedire o menomare gravemente l'esercizio del diritto di riscatto (ne' puo' attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno 1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), che la facolta' di riscatto dei servizi non di ruolo era stata gia' consentita fin dal 1941, con le modalita' stabilite dagli artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n. 690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni dell'ordinamento del monte pensioni: talche', in rapporto a tale speciale esigenza, non puo' disconoscersi l'opportunita' del nuovo termine perentorio, ne' la sua congruita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte