Ordinanza 142/1975 (ECLI:IT:COST:1975:142)
Massima numero 7884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  04/06/1975;  Decisione del  04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 142/75. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE: RIVERSIBILITA' - ART. 23 LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153 - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO MINIMO DELLA PENSIONE DIRETTA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.P.S. AI TITOLARI DI PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DI ALTRI FONDI, O GESTIONI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER INTERVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA.

Testo
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza: norma gia' dichiarata illegittima con sentenza n. 230 del 1974).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte