Ordinanza 143/1975 (ECLI:IT:COST:1975:143)
Massima numero 7885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
04/06/1975; Decisione del
04/06/1975
Deposito del 11/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7886
Titolo
ORD. 143/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - LAVORATORI AGRICOLI: COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 25, PRIMO COMMA - COLTIVATORE DIRETTO DECEDUTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - CONDIZIONI PER LA RIVERSIBILITA' ALLA VEDOVA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 143/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - LAVORATORI AGRICOLI: COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 25, PRIMO COMMA - COLTIVATORE DIRETTO DECEDUTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - CONDIZIONI PER LA RIVERSIBILITA' ALLA VEDOVA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo ad altro parametro costituzionale, non emergano profili ulteriori o diversi da quelli esaminati nella precedente decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilita' alla vedova di coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1x gennaio 1970 o successiva; questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 1975 e riproposta senza addurre argomenti nuovi o diversi, in quanto anche per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. valgono le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo ad altro parametro costituzionale, non emergano profili ulteriori o diversi da quelli esaminati nella precedente decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilita' alla vedova di coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il coniuge non era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1x gennaio 1970 o successiva; questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 1975 e riproposta senza addurre argomenti nuovi o diversi, in quanto anche per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost. valgono le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte