Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/06/2020; Decisione del
23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Interventi per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e degli altri fenomeni di illegalità nel settore sanitario - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Interventi per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e degli altri fenomeni di illegalità nel settore sanitario - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono la promozione di accordi tra Regione e autorità statali per la prevenzione dei reati in materia ambientale e l'adozione di un atto di indirizzo per rafforzare il contrasto della corruzione. La formulazione delle disposizioni impugnate denota che la Regione non intende intervenire nella disciplina dei reati ambientali o nella regolamentazione del contrasto alla corruzione in ambito sanitario, bensì che intende limitarsi all'affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità nei settori ambientale e sanitario. Esse, dunque, hanno un valore programmatico e non presentano capacità lesiva, pur riferendosi a fenomeni come la criminalità organizzata e la corruzione. (Precedente citato: sentenza n. 285 del 2019).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono la promozione di accordi tra Regione e autorità statali per la prevenzione dei reati in materia ambientale e l'adozione di un atto di indirizzo per rafforzare il contrasto della corruzione. La formulazione delle disposizioni impugnate denota che la Regione non intende intervenire nella disciplina dei reati ambientali o nella regolamentazione del contrasto alla corruzione in ambito sanitario, bensì che intende limitarsi all'affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità nei settori ambientale e sanitario. Esse, dunque, hanno un valore programmatico e non presentano capacità lesiva, pur riferendosi a fenomeni come la criminalità organizzata e la corruzione. (Precedente citato: sentenza n. 285 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 16
co. 1
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 14
art. 16
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte